L'intervento Al verificarsi di determinati eventi può essere richiesta la sospensione del pagamento delle rate del mutuo (o della sola quota capitale) fino a un massimo di 12 mesi
Gli interessi Durante la sospensione delle rate maturano gli interessi previsti dal contratto di mutuo sottoscritto Il piano di ammortamento si allunga per una durata pari al periodo di sospensione
I finanziamenti interessati Mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca per l'abitazione principale (finalizzati ad acquisto, costruzione, ristrutturazione)
L'importo del finanziamento Fino a 150mila euro
I soggetti legittimati Persone fisiche intestatarie di mutuo con reddito imponibile non superiore a 40mila euro annui
Gli eventi sfavorevoli Possibile presentare domanda di sospensione in caso di: cessazione del rapporto di lavoro sospensione del lavoro o riduzione orario per almeno 30 giorni morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza
I termini temporali L'evento deve essersi verificato dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010
La richiesta La domanda di sospensione può essere effettuata dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011
A chi rivolgersi La richiesta deve essere presentata alla banca che ha concesso il prestito se ha aderito all'iniziativa Abi (www.abi.it)
I documenti Si compilato l'apposito modulo allegando documentazione